04/10/2017
Bonus mobili ed elettrodomestici. Pillola n° 1
Da oggi e per tre mesi, ogni primo mercoledì del mese, il nostro blog News & Approfondimenti tratterà il tema del “Bonus mobili ed elettrodomestici” in “Pillole”.
Ogni Pillola conterrà informazioni con tutto ciò che c’è da sapere su questo argomento.
Cominciamo spiegando in cosa consiste la detrazione, quando si può avere e per quali acquisti.
LA DETRAZIONE.
Si può usufruire di una detrazione Irpef del 50% per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione.
- L’agevolazione è stata prorogata anche per gli acquisti che si effettueranno nel 2017, ma potrà essere richiesta solo da chi realizza un intervento di ristrutturazione edilizia iniziato a partire dal 1 gennaio 2016.
- Invece, se l’acquisto del mobile o dell’elettrodomestico è avvenuto nel periodo compreso tra il 6 giugno 2013 e il 31 dicembre 2016, il presupposto per poter usufruire della detrazione rimane quello di aver sostenuto spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio a partire dal 26 giugno 2012.
La detrazione spetta anche quando i beni acquistati sono destinati ad arredare un ambiente diverso dello stesso immobile oggetto di intervento edilizio.
QUANDO SI PUO’ AVERE.
Per avere l’agevolazione è indispensabile, quindi, realizzare una ristrutturazione edilizia (e usufruire della relativa detrazione), sia su singole unità immobiliari residenziali sia su parti comuni di edifici, sempre residenziali; pertanto i condòmini hanno diritto alla detrazione, ciascuno per la propria quota, solo per i beni acquistati e destinati ad arredare queste parti.
- Il bonus non è concesso, invece, per acquistare beni per arredare il proprio immobile.
- Per ottenere il bonus è necessario che la data dell’inizio dei lavori di ristrutturazione preceda quella in cui si acquistano i beni.
- Non è fondamentale, invece, che le spese di ristrutturazione siano sostenute prima di quelle per l’arredo dell’immobile.
- La data di avvio dei lavori può essere dimostrata, per esempio, da eventuali abilitazioni amministrative o dalla comunicazione preventiva all’Asl, se è obbligatoria.
- Per gli interventi che non necessitano di comunicazioni o titoli abilitativi, è sufficiente una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
PER QUALI ACQUISTI.
- MOBILI NUOVI: letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, materassi, apparecchi di illuminazione. È escluso l’acquisto di porte, pavimentazioni (per esempio, il parquet), tende e tendaggi, altri complementi di arredo.
- ELETTRODOMESTICI NUOVI: di classe energetica non inferiore alla A+ (A per i forni), come rilevabile dall’etichetta energetica.
L’acquisto è comunque agevolato per gli elettrodomestici privi di etichetta, a condizione che per essi non ne sia stato ancora previsto l’obbligo.
Rientrano nei grandi elettrodomestici, per esempio: frigoriferi, congelatori, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi di cottura stufe elettriche, forni a microonde, piastre riscaldanti elettriche, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, ventilatori elettrici, apparecchi per il condizionamento.
Tra le spese da portare in detrazione si possono includere quelle di trasporto e di montaggio dei beni acquistati.
Il prossimo mese la “Pillola” tratterà i punti riguardanti l’importo detraibile, le modalità di pagamento e i documenti da conservare.
Fonti: Agenzia delle Entrate
Lascia un commento