25/09/2020

Superbonus 110%: approfondimenti sugli interventi agevolabili.

Nell’articolo precedente abbiamo visto cos’è il Superbonus 110%, che ricordiamo essere un nuovo meccanismo, introdotto dal Decreto Rilancio pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 19 Maggio, che offre la possibilità di usufruire di una detrazione fiscale pari al 110% per le spese sostenute dal 01/07/2020 al 31/12/2021, rivolto a chiunque intenda effettuare interventi di riqualificazione finalizzati a ottimizzare l’efficienza energetica dell’edificio. L’importante è che questi interventi comportino un miglioramento delle prestazioni energetiche di almeno due classi o che permettano comunque di ottenere la classe energetica più alta possibile.

In questa seconda parte parleremo in modo più specifico del Superbonus e degli approfondimenti sugli interventi agevolabili. Avente la finalità di stimolare la ripresa economica, trainata da interventi di efficienza energetica, questa nuova detrazione fiscale può essere ottenuta soltanto con determinati lavori.

Ai sensi dell’art. 119 del decreto Rilancio, le detrazioni più alte sono riconosciute per le spese documentate e rimaste al carico del contribuente, sostenute dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021, per le seguenti tipologie di interventi trainanti:

  • Interventi di isolamento termico degli involucri edilizi.

Il Superbonus spetta nel caso di interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali (coperture, pavimenti) e inclinate delimitanti il volume riscaldato, verso l’esterno, verso vani non riscaldati o il terreno che interessano l’involucro dell’edificio, anche unifamiliare o dell’unità immobiliare sita all’interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno, con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo e che rispettano i requisiti di trasmittanza “U”

(potenza termica dispersa per m2 di superficie e per grado Kelvin di differenza di temperatura), espressa in W/m2K, definiti dal decreto di cui al comma 3-ter dell’articolo 14 del decreto legge n. 63/2013. Nelle more dell’emanazione del suddetto decreto si applicano i valori delle trasmittanze riportati nel decreto del Ministro dello sviluppo economico dell’11 marzo 2008 come modificato dal decreto 26 gennaio 2010. I materiali isolanti utilizzati devono rispettare, inoltre, i criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 Ottobre 2017.

Per tali interventi il Superbonus è calcolato su un ammontare complessivo delle spese pari a:

  • 50.000 euro, per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari funzionalmente indipendenti site all’interno di edifici plurifamiliari.
    • 40.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, se lo stesso è composto da due a otto unità immobiliari.
    • 30.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, se lo stesso è composto da più di otto unità immobiliari.
  • Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni.

Si tratta degli interventi effettuati sulle parti comuni degli edifici, di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati destinati al riscaldamento, al raffrescamento nel caso che si installino pompe di calore reversibili e alla produzione di acqua calda sanitaria, dotati di:

  • generatori di calore a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013.
    • generatori a pompe di calore, ad alta efficienza, anche con sonde geotermiche
    • apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro
    • sistemi di microcogenerazione, che conducano a un risparmio di energia primaria (PES), come definito all’allegato III del decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 19 settembre 2011, pari almeno al 20%
    • collettori solari.
  • Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari.

Il Superbonus spetta per interventi effettuati sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari site all’interno di edifici plurifamiliari, le quali siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno.

Si tratta dei medesimi interventi agevolabili se realizzati sulle parti comuni degli edifici con l’aggiunta, esclusivamente per le aree non metanizzate nei comuni non interessati dalle procedure di infrazione comunitaria n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per la non ottemperanza dell’Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, dell’installazione delle caldaie a biomassa aventi prestazioni emissive con valori previsti almeno per la classe di qualità 5 stelle individuata dal decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n.186.

La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 30.000 euro, per singola unità immobiliare.

La detrazione spetta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.

Si può inoltre combinare a uno degli interventi primari anche un intervento secondario, facente parte del classico ecobonus. Altri interventi di riqualificazione energetica possono rientrare nel Superbonus 110% solo se abbinati ad almeno 1 intervento primario.

Nei prossimi articoli vedremo casi pratici per concretizzare meglio il funzionamento del Superbonus 110% e tutti gli attori coinvolti (e che sarebbe meglio coinvolgere) per assicurarsi di aderire correttamente alla detrazione fiscale.


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