05/06/2017

Credito di imposta Videosorveglianza.

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il dépliant “Credito d’imposta videosorveglianza, allarme e vigilanza”.
La legge di stabilità 2016 ha istituito un fondo di 15 milioni di euro destinati a chi ha sostenuto spese per prevenire attività criminali, installando sistemi di videosorveglianza digitale e di allarme o sottoscrivendo un contratto di vigilanza. Questa somma sarà ripartita, attraverso la concessione di un credito d’imposta, tra tutti coloro che chiederanno di usufruirne.
Il credito d’imposta non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste per le stesse spese.
Lo si può ottenere:

  • se le spese sono state sostenute nel 2016,
  • se l’immobile interessato alla sorveglianza è per uso personale o familiare,
  • nella misura del 50%, se l’immobile è utilizzato anche per l’esercizio di un’attività d’impresa o di lavoro autonomo,
  • se la richiesta viene presentata all’Agenzia delle Entrate.

Per usufruire del credito si deve presentare all’Agenzia delle Entrate una richiesta con i seguenti dati:

  • codice fiscale,
  • codice fiscale del fornitore dei sistemi di sorveglianza o del servizio di vigilanza,
  • la data e l’importo delle fatture dei beni e dei servizi acquistati, comprensivo dell’Iva,
  • l’eventuale indicazione che la fattura si riferisce a un immobile destinato sia all’esercizio d’impresa o di lavoro autonomo sia all’uso personale o familiare.

L’istanza per richiedere il credito d’imposta è da presentare all’Agenzia delle Entrate dal 20 febbraio 2017 al 20 marzo 2017, compilando e inviando on line la richiesta.
Per compilare e trasmettere la richiesta è necessario utilizzare il software Comunicazione VDS, disponibile gratuitamente sul sito dell’Agenzia delle Entrate.
La domanda va trasmessa esclusivamente in via telematica:

  • direttamente, se possiedi le credenziali per accedere a Fisconline o Entratel (codice utente, password e codice Pin),
  • tramite un intermediario abilitato alla trasmissione delle dichiarazioni (per esempio, Caf e professionisti).

Bisogna, però, fare attenzione: inviare una sola richiesta per tutte le spese sostenute nel 2016. Se ne presenti più di una, sarà valida solo l’ultima, che sostituisce e annulla le precedenti.
L’Agenzia delle Entrate, successivamente, stabilisce la percentuale massima del credito d’imposta che spetta a ciascun richiedente.
Questa percentuale viene calcolata in base al rapporto tra l’ammontare delle risorse disponibili e l’ammontare del credito d’imposta complessivamente richiesto dai contribuenti, ed è comunicata, con un provvedimento, entro il 31 marzo 2017.Il credito può essere utilizzato solo in compensazione per il pagamento di imposte, utilizzando il modello F24.
Questo modello va presentato esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, a partire dalla data di pubblicazione del provvedimento che definisce la percentuale di credito spettante.
Se non si è titolare di reddito d’impresa o di lavoro autonomo è possibile usufruire del credito anche portandolo in diminuzione delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi.
Il credito d’imposta va indicato nella dichiarazione dei redditi da presentare per l’anno 2016 (rigo G12 del mod. 730/2017 o rigo CR17 del mod. Redditi Persone fisiche 2017).

Per saperne di più consultare:

  • la legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (articolo 1, comma 982),
  • il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 dicembre 2016,
  • il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 14 febbraio 2017.Assistenza e informazioni
    www.agenziaentrate.gov.it
    Uffici territoriali dell’Agenzia
    848.800.444
    06-96668907 (da cellulare)
    003906-96668933 (dall’estero)

Fonti:
casaclima.com

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